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Statuto
Approvato in Assemblea – Genova, 6 ottobre 2022
È costituita una associazione scientifica denominata “SIBioC– Medicina di Laboratorio (Società Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica)” ETS ed assume la sigla SIBioC– Medicina di Laboratorio ETS. L’utilizzo dell’acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all’iscrizione dell’associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
L’associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale. La Società ha una durata illimitata.
L’associazione è stata costituita al fine di perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Nello specifico l’Associazione si propone i seguenti scopi:
- contribuire al progresso della Medicina di Laboratorio;
- contribuire allo sviluppo, all’interpretazione ed all’utilizzo di tutte le nuove tecnologie e biotecnologie utilizzate per lo studio delle biomolecole di interesse preventivo, predittivo, diagnostico, prognostico e terapeutico;
- contribuire allo sviluppo, all’interpretazione ed all’utilizzo di nuovi biomarcatori biochimici e genetici;
- promuovere la ricerca scientifica nel settore della Medicina di Laboratorio;
- raggruppare coloro che per motivi professionali o di ricerca svolgono la propria attività nel campo Medicina di Laboratorio;
- promuovere iniziative tendenti a migliorare – nel campo della Medicina di Laboratorio – la preparazione culturale, il necessario aggiornamento professionale e l’organizzazione dei laboratori; in particolare a tali finalità l’Associazione promuove ed organizza manifestazioni culturali e attività di formazione continua in Medicina (Formazione ECM – Educazione Continua in Medicina) secondo le linee guida del Ministero della Salute. Le attività ECM sono finanziate attraverso l’autofinanziamento ed i contributi degli associati e/o Enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua. Il tutto senza rilascio di titoli accademici o similari;
- favorire l’aggiornamento culturale e scientifico dei Soci promuovendo iniziative didattiche e congressuali, anche tramite la progettazione e l’erogazione di eventi formativi nell’ambito dell’Educazione Continua in Medicina (ECM);
- collaborare per l’istituzione di corsi di specializzazione con programma unificato a livello nazionale e favorire l’inserimento nei laboratori dei laureati delle varie categorie con responsabilità corrispondenti alla qualificazione ottenuta;
- facilitare lo scambio di documentazioni ed informazioni scientifiche e tecniche utili all’espletamento dell’attività professionale;
- promuovere l’allestimento di metodi standard e la implementazione della qualità globale, ivi incluso il controllo di qualità, nonché la certificazione e l’accreditamento nei laboratori di analisi in campo clinico;
- promuovere direttamente od indirettamente ricerche scientifiche nel campo della Medicina di Laboratorio e favorire rapporti di collaborazione con altre Società ed Organismi scientifici per avviare progetti multicentrici;
- promuovere l’istituzione di laboratori clinici di riferimento;
- stabilire rapporti di collaborazione con le società e le federazioni scientifiche nazionali ed estere ed in modo particolare la Federazione Internazionale di Chimica Clinica e Medicina di Laboratorio (IFCC) e con la Federazione Europea di Chimica Clinica e Medicina di Laboratorio (EFLM);
- promuovere relazioni amichevoli tra i Soci e promuovere la collaborazione culturale e scientifica tra i vari laboratori;
- valorizzare il giusto riconoscimento e merito di ciascun Socio sulla base delle proprie competenze e conoscenze;
- organizzare riunioni scientifiche a livello regionale, nazionale ed internazionale;
- pubblicare un periodico scientifico organo ufficiale della società anche in funzione degli obiettivi formativi ECM;
- attivare iniziative volte a fornire ai cittadini informazioni qualificate, aggiornate e facilmente comprensibili sul significato delle analisi di laboratorio. Tutto questo sfruttando i più opportuni strumenti di comunicazione;
- promuovere rapporti di collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie locali ed altri Organismi ed Istituzioni Sanitarie pubbliche;
- elaborare linee guida e percorsi assistenziali in collaborazione con altre Società ed Organismi Scientifici nell’ambito della ricerca di base e della Medicina di Laboratorio Traslazionale.
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (di cui alla lettera d) dell’art. 5 del Decreto Legislativo del 03.07.2017 n. 117);
- formazione universitaria e post-universitaria (di cui alla lettera g) dell’art. 5 del Decreto Legislativo del 03.07.2017 n. 117);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (di cui alla lettera h) dell’art. 5 del Decreto Legislativo del 03.07.2017 n. 117);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (di cui alla lettera i) dell’art. 5 del Decreto Legislativo del 03.07.2017 n. 117);
L’Associazione ha sede in Milano, in Via Libero Temolo 4.
L’Associazione provvede al finanziamento delle proprie attività con il fondo di gestione costituito:
- con le quote pagate dai Soci;
- con le entrate delle attività;
- con le rendite del patrimonio;
- con eventuali lasciti e donazioni ed ogni altro provento destinato all’attività.
- lasciti e donazioni esplicitamente destinati ad incremento del patrimonio;
- residui attivi di precedenti esercizi esplicitamente destinati al patrimonio.
I componenti dell’Associazione si distinguono nelle seguenti categorie di Soci:
Possono essere accolti Soci con altri percorsi formativi previa approvazione del Consiglio Direttivo.
Essi operano in prevalenza nelle strutture e nei settori di attività del SSN o espletano attività professionale, scientifica o culturale nell’ambito della Medicina di Laboratorio. I Soci Ordinari hanno diritto di intervento e di voto in Assemblea Generale su tutti gli argomenti all’ordine del giorno.
I Soci Ordinari possono essere eletti componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri se in possesso dei requisiti indicati all’articolo 13.
Possono essere Soci Onorari coloro che hanno reso servizi eminenti all’Associazione o che hanno apportato contributi scientifici di grande rilievo nel campo della Medicina di Laboratorio con particolare riguardo alla Biochimica Clinica e alla Biologia Molecolare Clinica. I Soci Onorari godono degli stessi diritti dei Soci Ordinari ma non possono essere eletti quali componenti del Consiglio Direttivo.
- Soci Ordinari
- Soci Onorari
Possono essere accolti Soci con altri percorsi formativi previa approvazione del Consiglio Direttivo.
Essi operano in prevalenza nelle strutture e nei settori di attività del SSN o espletano attività professionale, scientifica o culturale nell’ambito della Medicina di Laboratorio. I Soci Ordinari hanno diritto di intervento e di voto in Assemblea Generale su tutti gli argomenti all’ordine del giorno.
I Soci Ordinari possono essere eletti componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri se in possesso dei requisiti indicati all’articolo 13.
Possono essere Soci Onorari coloro che hanno reso servizi eminenti all’Associazione o che hanno apportato contributi scientifici di grande rilievo nel campo della Medicina di Laboratorio con particolare riguardo alla Biochimica Clinica e alla Biologia Molecolare Clinica. I Soci Onorari godono degli stessi diritti dei Soci Ordinari ma non possono essere eletti quali componenti del Consiglio Direttivo.
La domanda di iscrizione deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo.
La domanda deve contenere l’indicazione dei titoli di studio e del tipo di attività – professionale, scientifica o culturale – dell’interessato. Le domande di iscrizione sono esaminate dal Consiglio Direttivo che delibera in merito.
La domanda deve contenere l’indicazione dei titoli di studio e del tipo di attività – professionale, scientifica o culturale – dell’interessato. Le domande di iscrizione sono esaminate dal Consiglio Direttivo che delibera in merito.
Tutti i soci, tranne quelli Onorari, sono tenuti a versare anticipatamente le rispettive quote annuali di associazione stabilite dall’Assemblea Generale.
Le quote associative non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.
Le quote associative non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.
La decadenza da Socio avviene:
La decadenza per morosità avviene dopo due mesi di mancato pagamento della quota di associazione fatto salvo che il proprio status di socio si riattiva automaticamente se si regolarizza la quota entro l’anno in corso mantenendo in tal caso la continuità d’iscrizione alla Società.
Il Socio decaduto per morosità può chiedere la reiscrizione.
La decadenza per comportamento deontologico in contrasto con gli scopi dell’Associazione avviene per delibera del Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Probiviri.
- per dimissioni;
- per morosità;
- per comportamento deontologico in contrasto con gli scopi della Associazione.
La decadenza per morosità avviene dopo due mesi di mancato pagamento della quota di associazione fatto salvo che il proprio status di socio si riattiva automaticamente se si regolarizza la quota entro l’anno in corso mantenendo in tal caso la continuità d’iscrizione alla Società.
Il Socio decaduto per morosità può chiedere la reiscrizione.
La decadenza per comportamento deontologico in contrasto con gli scopi dell’Associazione avviene per delibera del Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Probiviri.
GGli Organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea Generale;
- il Consiglio Direttivo;
- l’Organo di controllo;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Comitato Scientifico
L’Assemblea Generale è formata da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote di associazione.
L’Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria una volta all’anno, generalmente in coincidenza con una riunione scientifica nazionale dell’Associazione.
L’Assemblea Generale si riunisce in via straordinaria ogni qual volta è convocata su richiesta del Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi o di almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto, per trattare argomenti particolari ed urgenti.
L’Assemblea Generale è convocata dal Consiglio Direttivo che ne fissa la sede e l’ordine del giorno.
La convocazione deve essere inviata a ciascun Socio per iscritto con lettera semplice oppure per e-mail, oppure per fax, oppure con annuncio pubblicato sul sito web dell’Associazione con almeno quindici giorni di preavviso rispetto al giorno dell’Assemblea. In casi di urgenza l’Assemblea potrà essere convocata sette giorni prima della data fissata.
E’ ammessa la delega scritta dal Socio a farsi rappresentare da un altro Socio. Ciascun socio non può avere più di tre deleghe. Per essere valide tali deleghe devono corrispondere ad altrettanti Soci in regola con la quota associativa.
L’Assemblea Generale si intende validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di intervento e di voto. E’ ammessa un’Assemblea Generale di seconda convocazione. In seconda convocazione l’Assemblea Generale si intende validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti in proprio o per delega salvo i quorum di cui all’Art.11.
Il Presidente della Società coadiuvato dal Segretario-Tesoriere, procede alla registrazione dei Soci presenti ed alla convalida delle deleghe dei Soci rappresentati e – constatata la validità dell’Assemblea Generale – indice le votazioni per la nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea e di due Scrutatori se lo ritiene necessario.
È ammessa la possibilità che le Assemblee si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
L’Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria una volta all’anno, generalmente in coincidenza con una riunione scientifica nazionale dell’Associazione.
L’Assemblea Generale si riunisce in via straordinaria ogni qual volta è convocata su richiesta del Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi o di almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto, per trattare argomenti particolari ed urgenti.
L’Assemblea Generale è convocata dal Consiglio Direttivo che ne fissa la sede e l’ordine del giorno.
La convocazione deve essere inviata a ciascun Socio per iscritto con lettera semplice oppure per e-mail, oppure per fax, oppure con annuncio pubblicato sul sito web dell’Associazione con almeno quindici giorni di preavviso rispetto al giorno dell’Assemblea. In casi di urgenza l’Assemblea potrà essere convocata sette giorni prima della data fissata.
E’ ammessa la delega scritta dal Socio a farsi rappresentare da un altro Socio. Ciascun socio non può avere più di tre deleghe. Per essere valide tali deleghe devono corrispondere ad altrettanti Soci in regola con la quota associativa.
L’Assemblea Generale si intende validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di intervento e di voto. E’ ammessa un’Assemblea Generale di seconda convocazione. In seconda convocazione l’Assemblea Generale si intende validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti in proprio o per delega salvo i quorum di cui all’Art.11.
Il Presidente della Società coadiuvato dal Segretario-Tesoriere, procede alla registrazione dei Soci presenti ed alla convalida delle deleghe dei Soci rappresentati e – constatata la validità dell’Assemblea Generale – indice le votazioni per la nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea e di due Scrutatori se lo ritiene necessario.
È ammessa la possibilità che le Assemblee si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
L’Assemblea Generale ha le seguenti attribuzioni:
Le deliberazioni relative all’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, dell’Organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri sono prese a maggioranza relativa.
Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto è richiesta una maggioranza di almeno i tre quarti dei Soci Ordinari ed Onorari presenti in proprio o per delega.
- approvare la relazione annuale ed il bilancio consuntivo presentati dal Consiglio Direttivo entro 120 giorni dell’anno successivo a quello cui essi si riferiscono; ovvero, qualora ricorrano particolari ragioni da valutare dal Consiglio Direttivo, entro 180 giorni; entro gli stessi termini approva il bilancio preventivo annuale, presentato dal Consiglio Direttivo;
- eleggere ogni biennio parte dei componenti del Consiglio Direttivo, secondo le norme contenute nell’art. 13;
- eleggere ogni quattro anni i componenti del Collegio dei Probiviri;
- eleggere ogni quattro anni i componenti dell’Organo di Controllo;
- stabilire, dopo aver esaminato le proposte del Consiglio Direttivo, l’importo delle quote associative;
- deliberare in merito a proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su proposte e argomenti vari indicati nell’ordine del giorno.
Le deliberazioni relative all’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, dell’Organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri sono prese a maggioranza relativa.
Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto è richiesta una maggioranza di almeno i tre quarti dei Soci Ordinari ed Onorari presenti in proprio o per delega.
Le votazioni dell’Assemblea Generale avvengono per alzata di mano, ovvero per acclamazione qualora l’Assemblea si pronunci all’unanimità in tal senso, ad eccezione delle deliberazioni relative all’elezione del Presidente designato, dei componenti del Consiglio Direttivo, dell’Organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri, la cui elezione avviene mediante votazione a scrutinio segreto.
Le votazioni potranno avvenire mediante voto segreto per decidere su qualsiasi argomento, qualora ciò sia richiesto dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da un quarto dei Soci presenti in proprio o per delega.
Le votazioni per l’elezione del Presidente designato, del Consiglio Direttivo, dell’Organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri possono avvenire mediante espressione del voto in via elettronica prima dell’assemblea. Il voto risulterà valido anche per le eventuali successive convocazioni. Chi esprime il voto in via elettronica si considera intervenuto all’assemblea. Il socio che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione/attività dell’associazione, deve darne notizia agli altri soci, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata.
Le deliberazioni approvate con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell’associazione possono essere impugnate, qualora possano recare danno, dai soci assenti, dissenzienti od astenuti e dai consiglieri.
L’impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla data della deliberazione.
L’annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga i consiglieri a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità.
Le votazioni potranno avvenire mediante voto segreto per decidere su qualsiasi argomento, qualora ciò sia richiesto dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da un quarto dei Soci presenti in proprio o per delega.
Le votazioni per l’elezione del Presidente designato, del Consiglio Direttivo, dell’Organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri possono avvenire mediante espressione del voto in via elettronica prima dell’assemblea. Il voto risulterà valido anche per le eventuali successive convocazioni. Chi esprime il voto in via elettronica si considera intervenuto all’assemblea. Il socio che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione/attività dell’associazione, deve darne notizia agli altri soci, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata.
Le deliberazioni approvate con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell’associazione possono essere impugnate, qualora possano recare danno, dai soci assenti, dissenzienti od astenuti e dai consiglieri.
L’impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla data della deliberazione.
L’annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga i consiglieri a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità.
Il Consiglio Direttivo risulta composto da:
I candidati eleggibili a membri del CD devono aver ricoperto cariche direttive in uno degli Organismi della SIBioC, anche come Delegato Regionale, oppure essere stato per almeno per quattro anni un membro attivo di commissioni, gruppi di studio o altri organismi societari.
Risulteranno eletti nel Consiglio Direttivo i Soci Ordinari candidati più votati delle categorie Chimica/Chimica e Tecnologia Farmaceutiche/Farmacia, Scienze Biologiche, Biotecnologie, Medicina e Chirurgia considerando che ognuna delle categorie di laurea sopra indicate deve essere rappresentata da non più di cinque componenti.
Al fine di assicurare continuità di governo dell’Associazione, i Soci eleggono ogni biennio 5 componenti Soci Ordinari. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni a partire dal primo gennaio successivo alla elezione e non sono rieleggibili prima che sia trascorso un biennio dalla fine del loro mandato.
In caso di posto vacante di un Socio Ordinario nel Consiglio Direttivo subentra a completarne il mandato come componente il Socio che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti nell‘ultima elezione.
Per le votazioni dei consiglieri Soci Ordinari ciascun Socio potrà esprimere un massimo di tre preferenze.
Le schede che riporteranno un numero di preferenze superiore a tre saranno considerate nulle.
DIRITTO DI VOTO
Hanno diritto al voto tutti i soci regolarmente iscritti da almeno tre mesi alla Società ed in regola con il pagamento della quota sociale.
Il Presidente indice le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali almeno 90 giorni prima della data prevista per le votazioni, con comunicazione ufficiale notificata a tutti i soci, nonché ai membri delle Divisioni Tecnico Professionali per la nomina dei loro rappresentanti, con le modalità previste per la convocazione dell’Assemblea.
DIVISIONI TECNICO PROFESSIONALI
I rappresentanti delle Divisioni che raggiungono il numero di membri riportato nel Regolamento dell’Associazione, avranno diritto di voto in Consiglio Direttivo. Risulterà eletto nel Consiglio Direttivo il candidato di ciascuna delle Divisioni Tecnico Professionali con titolo di percorso formativo post-laurea (almeno triennale) congruente con il profilo professionale, più votato. I membri di ciascuna Divisione eleggeranno autonomamente il loro rappresentante ogni due anni. Nei primi 2 anni il membro eletto farà parte del Consiglio Direttivo senza diritto di voto che acquisirà nei 2 anni successivi. Sono eleggibili come rappresentanti della Divisione i membri iscritti da almeno tre anni, in regola con il pagamento della quota di iscrizione e la cui candidatura sia stata presentata al Consiglio Direttivo almeno 60 giorni prima della data delle elezioni con il supporto della firma di almeno 20 membri della Divisione in regola con il pagamento della quota di iscrizione ed esaminata dalla Commissione Candidature che ne verifica l’idoneità.
In caso di posto vacante del rappresentante della Divisione nel Consiglio Direttivo subentra, a completarne il mandato come componente, il candidato rappresentante che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti nell’ultima elezione.
Per le votazioni del consigliere della Divisione ciascun membro potrà esprimere un massimo di una preferenza.
Le schede che riporteranno un numero di voti superiore a uno saranno considerate nulle.
- il Presidente in carica;
- il Presidente designato, Socio Ordinario eletto dai Soci Ordinari ed Onorari come descritto nel successivo articolo 16;
- Il Presidente ed il Segretario/Tesoriere in carica nel biennio precedente partecipano alle Riunioni del Consiglio Direttivo conservando il diritto di voto;
- 10 componenti Soci Ordinari eletti dai Soci Ordinari ed Onorari;
- 2 rappresentanti per ciascuna Divisione Tecnico Professionale, eletti dai componenti la Divisione.
I candidati eleggibili a membri del CD devono aver ricoperto cariche direttive in uno degli Organismi della SIBioC, anche come Delegato Regionale, oppure essere stato per almeno per quattro anni un membro attivo di commissioni, gruppi di studio o altri organismi societari.
Risulteranno eletti nel Consiglio Direttivo i Soci Ordinari candidati più votati delle categorie Chimica/Chimica e Tecnologia Farmaceutiche/Farmacia, Scienze Biologiche, Biotecnologie, Medicina e Chirurgia considerando che ognuna delle categorie di laurea sopra indicate deve essere rappresentata da non più di cinque componenti.
Al fine di assicurare continuità di governo dell’Associazione, i Soci eleggono ogni biennio 5 componenti Soci Ordinari. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni a partire dal primo gennaio successivo alla elezione e non sono rieleggibili prima che sia trascorso un biennio dalla fine del loro mandato.
In caso di posto vacante di un Socio Ordinario nel Consiglio Direttivo subentra a completarne il mandato come componente il Socio che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti nell‘ultima elezione.
Per le votazioni dei consiglieri Soci Ordinari ciascun Socio potrà esprimere un massimo di tre preferenze.
Le schede che riporteranno un numero di preferenze superiore a tre saranno considerate nulle.
DIRITTO DI VOTO
Hanno diritto al voto tutti i soci regolarmente iscritti da almeno tre mesi alla Società ed in regola con il pagamento della quota sociale.
Il Presidente indice le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali almeno 90 giorni prima della data prevista per le votazioni, con comunicazione ufficiale notificata a tutti i soci, nonché ai membri delle Divisioni Tecnico Professionali per la nomina dei loro rappresentanti, con le modalità previste per la convocazione dell’Assemblea.
DIVISIONI TECNICO PROFESSIONALI
I rappresentanti delle Divisioni che raggiungono il numero di membri riportato nel Regolamento dell’Associazione, avranno diritto di voto in Consiglio Direttivo. Risulterà eletto nel Consiglio Direttivo il candidato di ciascuna delle Divisioni Tecnico Professionali con titolo di percorso formativo post-laurea (almeno triennale) congruente con il profilo professionale, più votato. I membri di ciascuna Divisione eleggeranno autonomamente il loro rappresentante ogni due anni. Nei primi 2 anni il membro eletto farà parte del Consiglio Direttivo senza diritto di voto che acquisirà nei 2 anni successivi. Sono eleggibili come rappresentanti della Divisione i membri iscritti da almeno tre anni, in regola con il pagamento della quota di iscrizione e la cui candidatura sia stata presentata al Consiglio Direttivo almeno 60 giorni prima della data delle elezioni con il supporto della firma di almeno 20 membri della Divisione in regola con il pagamento della quota di iscrizione ed esaminata dalla Commissione Candidature che ne verifica l’idoneità.
In caso di posto vacante del rappresentante della Divisione nel Consiglio Direttivo subentra, a completarne il mandato come componente, il candidato rappresentante che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti nell’ultima elezione.
Per le votazioni del consigliere della Divisione ciascun membro potrà esprimere un massimo di una preferenza.
Le schede che riporteranno un numero di voti superiore a uno saranno considerate nulle.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario, o su richiesta di almeno cinque componenti.
Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente almeno due volte all’anno.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei componenti. Tutte le delibere devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il componente del Consiglio Direttivo che non partecipa per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio senza giustificati motivi si intende decaduto dalla carica.
Possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo, su invito, i coordinatori e referenti degli organismi consultivi e organizzativi dell’Associazione, oltre ad esperti, consulenti e Soci, con esclusione della riunione in cui viene effettuata l’elezione del Segretario Tesoriere.
È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente almeno due volte all’anno.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei componenti. Tutte le delibere devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il componente del Consiglio Direttivo che non partecipa per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio senza giustificati motivi si intende decaduto dalla carica.
Possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo, su invito, i coordinatori e referenti degli organismi consultivi e organizzativi dell’Associazione, oltre ad esperti, consulenti e Soci, con esclusione della riunione in cui viene effettuata l’elezione del Segretario Tesoriere.
È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione ed in particolare:
sviluppa l’attività dell’Associazione, esaminando proposte e promuovendo iniziative tendenti al conseguimento dei fini dell’Associazione;
promuove ed organizza riunioni scientifiche, nonché corsi di aggiornamento professionale secondo le normative nazionali e regionali, ivi incluso quelle relative all’acquisizione dei crediti formativi ECM e secondo quanto indicato nel Regolamento dell’Associazione;
designa il Segretario-Tesoriere;
stabilisce la sede e nomina il Presidente del Congresso annuale;
delibera sulle ammissioni di nuovi Soci informandone gli interessati;
delibera in merito alla nomina di Soci Onorari indicandone la motivazione;
delibera sulla decadenza da Socio;
amministra i beni dell’Associazione ed autorizza le spese straordinarie;
redige la relazione annuale sull’attività svolta dall’Associazione ed il bilancio consuntivo e preventivo;
convoca l’Assemblea Generale dei Soci;
istituisce o sopprime sedi secondarie uffici e rappresentanze;
delibera il Regolamento Generale dell’Associazione che non può però mai modificare od incidere sullo statuto, ma soltanto regolamentare gli aspetti pratici di gestione e funzionamento dell’ente;
delibera il domicilio dell’Associazione;
nomina il Coordinatore degli altri organismi consultivi e organizzativi dell’associazione;
nomina i rappresentanti presso altre organizzazioni internazionali;
istituisce, quando necessario, gruppi operativi anche in collegamento con altre Società Scientifiche Nazionali o Estere e ne nomina i Coordinatori o Referenti;
ratifica la nomina dei Delegati Regionali eletti dai Soci nell’ambito delle Assemblee Regionali;
decide sulla conduzione dei periodici editi a nome o per conto della Società, nominando l’Editor in Chief e, in accordo e su proposta dell’Editor in Chief, gli Editori associati;
istituisce le Divisioni Tecnico-Professionali;
redige il bilancio Sociale, qualora ricorrano i presupposti che rendano obbligatoria la predisposizione dello stesso;
nomina i membri del Comitato Scientifico.
Il consigliere che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione dell’associazione, deve darne notizia agli altri consiglieri, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata.
La deliberazione del consiglio direttivo adottata in presenza di un eventuale conflitto di interessi deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per l’associazione dell’operazione. Nei casi di inosservanza dell’obbligo di comunicazione da parte del consigliere interessato, ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio direttivo adottate con il voto determinante del consigliere interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno all’associazione, possono essere impugnate dai consiglieri entro novanta giorni dalla loro data. L’impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti da parte del consigliere interessato. Il consigliere interessato risponde dei danni derivati all’associazione dalla sua azione od omissione.
La deliberazione del consiglio direttivo adottata in presenza di un eventuale conflitto di interessi deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per l’associazione dell’operazione. Nei casi di inosservanza dell’obbligo di comunicazione da parte del consigliere interessato, ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio direttivo adottate con il voto determinante del consigliere interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno all’associazione, possono essere impugnate dai consiglieri entro novanta giorni dalla loro data. L’impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti da parte del consigliere interessato. Il consigliere interessato risponde dei danni derivati all’associazione dalla sua azione od omissione.
Il Presidente Designato viene eletto ogni biennio dall’Assemblea Plenaria dei Soci (vedi art. 10) ed entra in carica come Presidente nel biennio successivo.
Il Candidato alla carica di Presidente, che deve aver svolto almeno un mandato come componente del Consiglio Direttivo Nazionale oppure deve aver ricoperto cariche direttive in uno degli Organismi della SIBioC (Delegazione Regionale, Coordinatore delle Divisioni, Coordinatore di Gruppo di Studio e/o Componente del Comitato Scientifico), essere in attività continuativa in una struttura del sistema sanitario nazionale, convenzionata o equivalente, con una anzianità di Socio continuativa di almeno 6 anni.
La candidatura deve essere presentata al Consiglio Direttivo con il supporto della firma di almeno 30 soci Ordinari in regola con il pagamento della quota sociale ed esaminata dalla Commissione Candidature.
Il Presidente Designato nel primo biennio della sua elezione assume la funzione di Vice – Presidente.
Il Presidente è investito dei più ampi poteri per la rappresentanza ordinaria e straordinaria dell’Associazione in conformità alle direttive ed agli indirizzi generali determinati dall’assemblea dei soci.
La sua figura dovrà garantire la più ampia visibilità dell’Associazione nel mondo scientifico, professionale e nei rapporti con le istituzioni nazionali e regionali. La rappresentanza legale dell’Associazione spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente, la cui firma fa prova dell’assenza o impedimento del Presidente.
Il Presidente promuove l’attuazione delle delibere dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo e, fatta salva la successiva ratifica da parte del Consiglio stesso, decide sulle questioni urgenti.
Nei casi di vacanza del Presidente, il Vice Presidente ne assume tutte le funzioni.
Il Presidente al termine del proprio mandato acquisisce automaticamente la carica di Past President per il biennio successivo. Il Past President può essere rieletto nella carica di Consigliere dopo almeno un biennio dalla fine del suo mandato di Past President e, di norma, per non più di 2 mandati complessivi.
Il Candidato alla carica di Presidente, che deve aver svolto almeno un mandato come componente del Consiglio Direttivo Nazionale oppure deve aver ricoperto cariche direttive in uno degli Organismi della SIBioC (Delegazione Regionale, Coordinatore delle Divisioni, Coordinatore di Gruppo di Studio e/o Componente del Comitato Scientifico), essere in attività continuativa in una struttura del sistema sanitario nazionale, convenzionata o equivalente, con una anzianità di Socio continuativa di almeno 6 anni.
La candidatura deve essere presentata al Consiglio Direttivo con il supporto della firma di almeno 30 soci Ordinari in regola con il pagamento della quota sociale ed esaminata dalla Commissione Candidature.
Il Presidente Designato nel primo biennio della sua elezione assume la funzione di Vice – Presidente.
Il Presidente è investito dei più ampi poteri per la rappresentanza ordinaria e straordinaria dell’Associazione in conformità alle direttive ed agli indirizzi generali determinati dall’assemblea dei soci.
La sua figura dovrà garantire la più ampia visibilità dell’Associazione nel mondo scientifico, professionale e nei rapporti con le istituzioni nazionali e regionali. La rappresentanza legale dell’Associazione spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente, la cui firma fa prova dell’assenza o impedimento del Presidente.
Il Presidente promuove l’attuazione delle delibere dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo e, fatta salva la successiva ratifica da parte del Consiglio stesso, decide sulle questioni urgenti.
Nei casi di vacanza del Presidente, il Vice Presidente ne assume tutte le funzioni.
Il Presidente al termine del proprio mandato acquisisce automaticamente la carica di Past President per il biennio successivo. Il Past President può essere rieletto nella carica di Consigliere dopo almeno un biennio dalla fine del suo mandato di Past President e, di norma, per non più di 2 mandati complessivi.
Il Segretario-Tesoriere è eletto nel primo quadrimestre di ogni biennio dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e dura in carica un biennio.
Il Segretario-Tesoriere coadiuva il Presidente nell’organizzazione dell’attività dell’Associazione, provvede a redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e, d’intesa con il Presidente, a sottoporli alla approvazione, tiene la corrispondenza ordinaria con i Soci ed informa il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo sulle questioni di maggior rilievo.
E’ il consegnatario dei beni dell’Associazione e dell’archivio dei documenti contabili, tiene l’elenco aggiornato dei Soci, provvede a ricevere le quote di associazione, prepara il bilancio consuntivo annuale e lo presenta, con i documenti contabili relativi, al Consiglio Direttivo.
Il Segretario-Tesoriere, su indicazioni del Consiglio Direttivo, prepara il bilancio preventivo annuale e lo sottopone all’esame del Consiglio stesso per l’approvazione. Il Segretario-Tesoriere a scadenza del suo mandato acquisisce automaticamente la carica di Past Segretario-Tesoriere per il biennio successivo e coadiuva il Segretario-Tesoriere nell’espletamento delle sue mansioni.
Il Segretario-Tesoriere coadiuva il Presidente nell’organizzazione dell’attività dell’Associazione, provvede a redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e, d’intesa con il Presidente, a sottoporli alla approvazione, tiene la corrispondenza ordinaria con i Soci ed informa il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo sulle questioni di maggior rilievo.
E’ il consegnatario dei beni dell’Associazione e dell’archivio dei documenti contabili, tiene l’elenco aggiornato dei Soci, provvede a ricevere le quote di associazione, prepara il bilancio consuntivo annuale e lo presenta, con i documenti contabili relativi, al Consiglio Direttivo.
Il Segretario-Tesoriere, su indicazioni del Consiglio Direttivo, prepara il bilancio preventivo annuale e lo sottopone all’esame del Consiglio stesso per l’approvazione. Il Segretario-Tesoriere a scadenza del suo mandato acquisisce automaticamente la carica di Past Segretario-Tesoriere per il biennio successivo e coadiuva il Segretario-Tesoriere nell’espletamento delle sue mansioni.
L’assemblea nomina un organo di controllo composto da due membri effettivi e un supplente, scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.
L’organo di controllo è eletto dall’Assemblea ordinaria con mandato di quattro esercizi fino all’approvazione del Bilancio dell’ultimo esercizio di carica.
I membri sono rieleggibili.
In caso di organo collegiale, nella riunione di insediamento, da indirsi a cura del Presidente dell’Associazione entro trenta giorni dall’elezione, l’Organo di Controllo procede alla nomina del suo Presidente.
In caso di impedimento o cessazione di un membro Dell’Organo di Controllo, per qualunque causa, subentra il membro supplente che resta in carica fino alla successiva Assemblea, la quale deve provvedere all’elezione dei membri Effettivi e Supplenti necessari per l’integrazione dell’organo. I nuovi eletti scadono con quelli in carica.
I membri dell’Organo di Controllo non possono ricoprire alcuna carica o incarico nell’ambito delle attività dell’Associazione. I membri dell’Organo di Controllo possono partecipare, senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’associazione e sul suo concreto funzionamento.
Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al d.Lgs. n. 117/2017.
Qualora i membri dell’organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.
L’organo di controllo è eletto dall’Assemblea ordinaria con mandato di quattro esercizi fino all’approvazione del Bilancio dell’ultimo esercizio di carica.
I membri sono rieleggibili.
In caso di organo collegiale, nella riunione di insediamento, da indirsi a cura del Presidente dell’Associazione entro trenta giorni dall’elezione, l’Organo di Controllo procede alla nomina del suo Presidente.
In caso di impedimento o cessazione di un membro Dell’Organo di Controllo, per qualunque causa, subentra il membro supplente che resta in carica fino alla successiva Assemblea, la quale deve provvedere all’elezione dei membri Effettivi e Supplenti necessari per l’integrazione dell’organo. I nuovi eletti scadono con quelli in carica.
I membri dell’Organo di Controllo non possono ricoprire alcuna carica o incarico nell’ambito delle attività dell’Associazione. I membri dell’Organo di Controllo possono partecipare, senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’associazione e sul suo concreto funzionamento.
Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al d.Lgs. n. 117/2017.
Qualora i membri dell’organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.
Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti, eletti dall’Assemblea Generale tra i Soci Ordinari e Onorari, in carica per quattro anni.
I componenti del Collegio dei Probiviri sono rieleggibili.
Il Collegio dei Probiviri, su richiesta del Consiglio Direttivo, esprime parere motivato circa le questioni che comportano la eventuale decadenza da Socio.
In caso di gravi vertenze tra i Soci, il Collegio dei Probiviri può intervenire su richiesta del Consiglio Direttivo o dei Soci interessati con funzioni consultive.
I componenti del Collegio dei Probiviri sono rieleggibili.
Il Collegio dei Probiviri, su richiesta del Consiglio Direttivo, esprime parere motivato circa le questioni che comportano la eventuale decadenza da Socio.
In caso di gravi vertenze tra i Soci, il Collegio dei Probiviri può intervenire su richiesta del Consiglio Direttivo o dei Soci interessati con funzioni consultive.
Il Consiglio Direttivo nomina, tra i soci con documentata capacità ed esperienza nel campo della ricerca scientifica, il Comitato Scientifico, composto da almeno 5 membri.
Essi durano in carica due anni e possono essere rieletti per un ulteriore periodo e non percepiscono alcun compenso.
Il Comitato Scientifico verifica e controlla la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica dell’associazione, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.
L’organizzazione e il funzionamento del Comitato Scientifico sono determinati da un apposito Regolamento.
Il Comitato Scientifico verifica e controlla la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica dell’associazione, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.
L’organizzazione e il funzionamento del Comitato Scientifico sono determinati da un apposito Regolamento.
La Commissione Candidature è composta da cinque membri già Presidenti della Società, non presenti nel Direttivo, e nominati dallo stesso per un biennio.
La Commissione esamina e propone le candidature alla carica di Presidente dopo avere verificato l’idoneità in base ai criteri dell’articolo 16 e valuta le candidature dei Soci e dei membri delle Divisioni Tecnico Professionali che si propongono a componenti del Consiglio Direttivo e ne verifica l’idoneità in base ai criteri dell’articolo 13, valutandone sia le attività professionali che societarie.
La Commissione esamina e propone le candidature alla carica di Presidente dopo avere verificato l’idoneità in base ai criteri dell’articolo 16 e valuta le candidature dei Soci e dei membri delle Divisioni Tecnico Professionali che si propongono a componenti del Consiglio Direttivo e ne verifica l’idoneità in base ai criteri dell’articolo 13, valutandone sia le attività professionali che societarie.
È istituita la Divisione Tecnico Professionale dei laureati in Tecniche di Laboratorio Biomedico. Ne fanno parte i laureati in Tecniche di Laboratorio Biomedico con laurea triennale e magistrale.
Il Consiglio Direttivo può istituire altre Divisioni Tecnico Professionali composte di professionisti operanti nell’ambito della Medicina di Laboratorio.
All’interno di ciascuna Divisione viene eletto ogni due anni un rappresentante che entra a far parte del consiglio direttivo, come indicato nell’articolo 13.
Il Consiglio Direttivo può istituire altre Divisioni Tecnico Professionali composte di professionisti operanti nell’ambito della Medicina di Laboratorio.
All’interno di ciascuna Divisione viene eletto ogni due anni un rappresentante che entra a far parte del consiglio direttivo, come indicato nell’articolo 13.
L’associazione provvede alla tenuta e aggiornamento:
I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali formulando, a mezzo mail o lettera raccomandata, richiesta in tal senso al Consiglio Direttivo il quale deve provvedere entro 20 giorni dalla ricezione della predetta richiesta alla messa a disposizione dei libri sociali, per un periodo di 15 giorni, presso la sede dell’Associazione.
- a) del libro dei soci;
- b) del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;
- c) del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo.
I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali formulando, a mezzo mail o lettera raccomandata, richiesta in tal senso al Consiglio Direttivo il quale deve provvedere entro 20 giorni dalla ricezione della predetta richiesta alla messa a disposizione dei libri sociali, per un periodo di 15 giorni, presso la sede dell’Associazione.
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.
Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo dell’anno successivo e li sottopone all’esame dell’Organo di Controllo.
Nel bilancio consuntivo viene documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse svolte. Il medesimo Consiglio convoca l’Assemblea in tempo utile per l’approvazione del bilancio consuntivo e del preventivo per l’anno successivo entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. In caso di comprovate motivazioni l’Assemblea può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Il Bilancio annuale preventivo e consuntivo restano depositati presso la sede dell’Associazione a disposizione dei Soci, nei quindici giorni che precedono e che seguono l’Assemblea.
Conto preventivo, consuntivo e incarichi retribuiti sono pubblicati sul sito internet dell’Associazione.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio sociale, da sottoporre all’assemblea degli associati entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio per la definitiva approvazione.
Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo dell’anno successivo e li sottopone all’esame dell’Organo di Controllo.
Nel bilancio consuntivo viene documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse svolte. Il medesimo Consiglio convoca l’Assemblea in tempo utile per l’approvazione del bilancio consuntivo e del preventivo per l’anno successivo entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. In caso di comprovate motivazioni l’Assemblea può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Il Bilancio annuale preventivo e consuntivo restano depositati presso la sede dell’Associazione a disposizione dei Soci, nei quindici giorni che precedono e che seguono l’Assemblea.
Conto preventivo, consuntivo e incarichi retribuiti sono pubblicati sul sito internet dell’Associazione.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio sociale, da sottoporre all’assemblea degli associati entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio per la definitiva approvazione.
L’incarico di organizzare riunioni scientifiche a carattere nazionale può essere affidato, in base a delibera del Consiglio Direttivo, ad un Presidente di riunione coadiuvato dal Comitato Scientifico.
L’attività scientifica effettuata dall’associazione viene pubblicata, e costantemente aggiornata, nel sito web istituzionale dell’associazione.
L’attività scientifica effettuata dall’associazione viene pubblicata, e costantemente aggiornata, nel sito web istituzionale dell’associazione.
Lo Statuto dell’Associazione può essere modificato dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo, che deve aver preventivamente deliberato le stesse con maggioranza di almeno i tre quarti del Consiglio Direttivo, o di un decimo dei Soci aventi diritto di voto.
L’Associazione può essere sciolta, su proposta del Consiglio Direttivo o di 1/3 dei Soci aventi diritto di voto, mediante deliberazione dell’Assemblea approvata a maggioranza di almeno 3/4 dei soci aventi diritto al voto.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione, delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. In particolare, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’ufficio di cui all’art.45 c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 secondo quanto previsto dall’art.9 del d.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione, delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. In particolare, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’ufficio di cui all’art.45 c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 secondo quanto previsto dall’art.9 del d.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117.
Il presente statuto entra in vigore solo a seguito della verifica ed approvazione da parte dell’autorità preposta al riconoscimento. Le elezioni del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2024-2027 si terranno con applicazione delle norme previste nel presente statuto.
Gli organi eletti resteranno in carica fino alla loro naturale scadenza.
Gli organi eletti resteranno in carica fino alla loro naturale scadenza.